Pervenute molte segnalazioni di mancato invio degli estratti conto bancari ai beneficiari di amministratore di sostegno ex legge 6/2004. Segnaliamo che il diritto di ricevere le informazioni a propria tutela non decade con la nomina di amministratore di sostegno e resta valida come per ogni cittadino. Le persone che lo desiderano possono inviare richiesta via raccomandata o pec agli istituti bancari.
La legge n. 6/2004 ha una finalità dichiarata: tutelare la persona con la minore limitazione possibile della sua capacità di agire. Da ciò deriva un principio di carattere generale: ogni limitazione deve essere funzionale alla tutela. Se una limitazione non apporta alcun beneficio concreto alla persona, occorre chiedersi quale sia il suo fondamento.
Proponiamo di seguito una bozza di lettera, eventualmente da presentare a un proprio avvocato o personalizzare dopo propria valutazione.
Resta inteso che si tratta di una bozza che proponiamo anche alla valutazione di lettori e consulenti legali i cui commenti sono graditi.
BOZZA 1.1
RACCOMANDATA A/R – PEC
Oggetto: Diffida e richiesta di ripristino dell’invio periodico degli estratti conto e della documentazione bancaria al beneficiario dell’amministrazione di sostegno.
Spett.le [BANCA]
Filiale di _______________________
Il/La sottoscritto/a _______________________________, nato/a a __________________ il ____________, C.F. ______________________, titolare del rapporto di conto corrente n. ____________________, attualmente beneficiario/a di amministrazione di sostegno ai sensi degli artt. 404 e ss. c.c.,
PREMESSO CHE
- il rapporto bancario è intestato esclusivamente al sottoscritto beneficiario, ancorché aperto e gestito operativamente dall’amministratore di sostegno nell’esercizio delle attribuzioni conferite con decreto del Giudice Tutelare;
- l’amministratore di sostegno non acquista la titolarità del rapporto bancario, né la proprietà delle somme depositate, permanendo entrambe esclusivamente in capo al beneficiario;
- a causa della nomina dell’amministratore di sostegno, codesto Istituto ha omesso l’invio degli estratti conto periodici e della restante documentazione bancaria direttamente al sottoscritto, trasmettendola esclusivamente all’amministratore di sostegno;
- tale condotta determina l’assoluta impossibilità per il titolare del patrimonio di conoscere la consistenza, l’andamento e la gestione delle proprie risorse economiche.
OSSERVA
L’istituto dell’amministrazione di sostegno, introdotto dalla Legge n. 6/2004, è ispirato al principio della minima limitazione possibile della capacità di autodeterminazione della persona, principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità.
Ne consegue che la nomina dell’amministratore di sostegno non determina alcuna sostituzione generalizzata della persona.
Il beneficiario rimane titolare del patrimonio, dei rapporti giuridici e dei diritti di informazione concernenti gli stessi.
Non risulta, infatti, alcuna disposizione del Codice civile, del Testo Unico Bancario, della normativa sulla trasparenza bancaria o di altra fonte primaria che imponga agli intermediari di interrompere l’invio della documentazione bancaria al beneficiario dell’amministrazione di sostegno.
L’eventuale esclusione del beneficiario dall’accesso alle informazioni riguardanti il proprio patrimonio, oltre a richiedere un’espressa base normativa o un puntuale provvedimento dell’Autorità giudiziaria, si pone in evidente contrasto con:
- gli artt. 2, 3 e 13 della Costituzione della Repubblica Italiana;
- gli artt. 404 e seguenti del Codice civile;
- i principi ispiratori della Legge n. 6/2004;
- l’art. 12 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con Legge n. 18/2009, che riconosce alle persone con disabilità il diritto al pieno riconoscimento della capacità giuridica e impone che le misure di sostegno siano proporzionate, rispettose della volontà e dei diritti della persona e soggette ad adeguate garanzie.
- L’art. 119, comma 4, TUB riconosce al cliente il diritto di ottenere copia della documentazione bancaria relativa alle operazioni degli ultimi dieci anni. La Cassazione ha più volte affermato che si tratta di un diritto proprio del cliente, non subordinato all’instaurazione di un giudizio né alla dimostrazione di un particolare interesse.
Privare il beneficiario della conoscenza del proprio patrimonio significa, inoltre, impedirgli qualsiasi effettiva possibilità di controllo sull’operato dell’amministratore di sostegno e svuotare di contenuto il diritto di rivolgersi al Giudice Tutelare per segnalare eventuali irregolarità nella gestione.
TUTTO CIÒ PREMESSO
con la presente
DIFFIDA
codesto Istituto a ripristinare, entro quindici giorni dal ricevimento della presente, l’invio periodico al sottoscritto degli estratti conto e di tutta la documentazione prevista dalla normativa bancaria relativa ai rapporti intestati al beneficiario, restando naturalmente impregiudicato l’eventuale contestuale invio della medesima documentazione all’amministratore di sostegno.
INVITA ALTRESÌ
codesto Istituto, qualora ritenga di non poter aderire alla presente richiesta, a comunicare formalmente e per iscritto:
- la disposizione normativa primaria sulla quale fonda il rifiuto;
- l’eventuale disposizione regolamentare o di vigilanza che imporrebbe tale comportamento;
- l’eventuale clausola contrattuale richiamata;
- l’eventuale specifica disposizione contenuta nel decreto del Giudice Tutelare che limiterebbe il diritto del beneficiario a ricevere la documentazione bancaria relativa ai rapporti di cui è titolare;
- l’atto interno o la procedura aziendale che disciplina tale prassi.
In difetto di riscontro ovvero in presenza di motivazioni non conformi al quadro normativo vigente, il sottoscritto si riserva di adire ogni competente Autorità, ivi compresi l’Arbitro Bancario Finanziario, la Banca d’Italia, il Giudice ordinario e ogni altra Autorità competente per l’accertamento dell’illegittimità della condotta, con richiesta di ogni conseguente tutela, anche risarcitoria, nelle forme consentite dall’ordinamento.
La presente vale quale formale diffida e messa in mora ad ogni effetto di legge.
Distinti saluti.
Luogo e data
Firma
