In Italia, la libertà di cura è riconosciuta e tutelata dall’art. 32 della Costituzione, che garantisce il diritto alla salute “come fondamentale diritto dell’individuo” e stabilisce che “nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge”.

Art.32 Costituzione – La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

Questo articolo implica due principi distinti:

  1. Diritto a ricevere cure – cioè l’accesso ai trattamenti necessari e appropriati;
  2. Diritto di scelta terapeutica – cioè la facoltà di accettare o rifiutare un trattamento e, nei limiti consentiti, di scegliere il percorso terapeutico ritenuto più idoneo.

IL PROBLEMA: LIMITAZIONE DELLA SCELTA NEL SSN

Il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) offre solo le figure professionali e le prestazioni riconosciute dalle normative sanitarie nazionali e dai Livelli Essenziali di Assistenza (LEA).
Questo significa che:

  • non tutte le discipline terapeutiche sono riconosciute (ad esempio naturopatia, omeopatia, medicina ayurvedica, osteopatia fino a poco tempo fa, ecc.);
  • anche tra quelle riconosciute, non tutte sono erogate dal SSN.

Di conseguenza, la libertà di cura non coincide con l’obbligo dello Stato di offrire ogni tipo di professionista; coincide invece con il diritto individuale di scegliere, anche al di fuori del SSN, purché in modo informato e consapevole.

COME ESERCITARLA CONCRETAMENTE

  1. Scelta fuori dal SSN (libera professione)
    È sempre possibile rivolgersi a professionisti non convenzionati o non riconosciuti dal SSN, sostenendo però le spese in proprio.
    • La libertà terapeutica del cittadino è riconosciuta anche fuori dal circuito pubblico
    • Ciò include medici o terapisti di discipline complementari, purché non pratichino atti medici vietati dalla legge.
  2. Integrazione nel percorso pubblico
    Puoi chiedere, nel consenso informato o nel piano assistenziale personalizzato, di includere scelte coerenti con il tuo orientamento terapeutico (fitoterapia, dieta specifica, tecniche di rilassamento, omeopatia, ecc.).
    • Il medico del SSN ha l’obbligo di tenere conto delle preferenze del paziente, compatibilmente con la sicurezza e le evidenze cliniche (Legge 219/2017, art. 1, comma 3).
  3. Uso dell’art. 14 della Legge 833/1978 (istituzione SSN)
    Questo articolo consente convenzioni con “istituti e professionisti accreditati” anche in ambiti complementari: è il canale giuridico per chiedere, a livello regionale, che certe figure siano riconosciute o accreditate.
  4. Rifiuto o limitazione dei trattamenti indesiderati
    Ogni persona può rifiutare terapie o interrompere trattamenti attraverso dichiarazioni anticipate o manifestazioni esplicite di volontà (Legge 219/2017, artt. 1-4).
    Questo principio si applica anche ai casi di amministrazione di sostegno: il fiduciario o il soggetto capace di intendere e volere mantiene il diritto di autodeterminarsi.
  5. Promozione di libertà terapeutica a livello politico e locale
    • È possibile proporre mozioni comunali o regionali per ampliare l’offerta terapeutica riconosciuta.
    • Le regioni hanno competenza concorrente in materia di sanità (art. 117 Cost.), quindi possono riconoscere pratiche complementari nel proprio sistema sanitario regionale (come già avviene in Toscana, Lombardia e Emilia-Romagna).

STRUMENTI CONCRETI A DISPOSIZIONE

  • Consenso informato personalizzato: documento in cui si specificano trattamenti accettati e rifiutati, incluse le terapie complementari.
  • DAT (Disposizioni Anticipate di Trattamento): per garantire che le proprie scelte vengano rispettate anche in caso d’incapacità.
  • Procura sanitaria o fiduciario: per tutelare la propria volontà di cura in contesti conflittuali o di amministrazione di sostegno.
  • Documentazione integrativa: allegare relazioni di professionisti non SSN ai propri referti clinici, come parte del quadro decisionale.

La libertà di cura non dipende dalla completezza del SSN, ma dal diritto individuale all’autodeterminazione terapeutica, che può esercitarsi:

  • rifiutando o accettando trattamenti;
  • integrando approcci non convenzionali a proprie spese;
  • chiedendo che le proprie scelte siano rispettate nei piani di cura pubblici;
  • agendo a livello politico e amministrativo per ampliare l’offerta regionale.

Il confine giuridico è solo la sicurezza e la legalità dell’atto terapeutico, non la conformità a un’unica visione della medicina.

Da Sara Palazzotti

Caregiver Familiare  

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *