La normativa fiscale italiana riconosce la possibilità di detrarre le spese sostenute per l’acquisto di pannolini e altri ausili destinati a persone affette da incontinenza. Si tratta di una detrazione d’imposta del 19%, prevista dall’articolo 15, comma 1, lettera c) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), applicabile alle spese sanitarie sostenute per sé o per familiari a carico.
In cosa consiste la detrazione
La detrazione del 19% si applica sulla parte di spesa che supera la franchigia di 129,11 euro annui, comune a tutte le spese sanitarie. È quindi possibile sommare l’importo dei pannolini per incontinenza alle altre spese mediche sostenute nel corso dell’anno (visite, farmaci, dispositivi medici, ecc.) e calcolare la detrazione complessiva.
La misura è riconosciuta anche quando l’acquisto è effettuato per un familiare fiscalmente a carico, come un genitore anziano o un disabile assistito.
Quali prodotti rientrano
Sono detraibili i pannolini per incontinenza, le traverse assorbenti e gli ausili medici destinati a gestire perdite urinarie o fecali dovute a condizioni patologiche.
Non sono invece detraibili i normali pannolini per neonati o bambini, perché non collegati a una patologia.
Gli ausili devono essere riconosciuti come dispositivi medici o strumenti sanitari.Documentazione necessaria
Per ottenere la detrazione occorre conservare:
- Scontrino parlante o fattura: deve riportare la descrizione chiara del prodotto (“pannolini per incontinenza”, “traverse per incontinenza”, ecc.) e il codice fiscale del soggetto che sostiene la spesa.
- Prescrizione medica o autocertificazione: la prescrizione è consigliata, ma in alternativa si può presentare una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che attesti la necessità dell’ausilio.
- Conservazione per cinque anni: la documentazione deve essere tenuta a disposizione dell’Agenzia delle Entrate in caso di verifica.
IVA agevolata al 4%
Oltre alla detrazione fiscale, gli ausili per incontinenza possono beneficiare dell’aliquota IVA ridotta al 4%.
Per ottenerla è necessario fornire al venditore:
- una prescrizione medica che indichi il collegamento tra la patologia e l’ausilio;
- un certificato di invalidità o menomazione, se richiesto;
- la documentazione fiscale corretta.
L’IVA agevolata va richiesta al momento dell’acquisto e non può essere applicata retroattivamente.
Le spese per pannolini e ausili per incontinenza sono detraibili come spese sanitarie se correttamente documentate.
Occorre conservare scontrini parlanti o fatture, prescrizioni mediche o autocertificazioni e rispettare la franchigia prevista.
