Non lo dice nessuno, ma nella legge 6 del 2004 c’è specificato il metodo per designare in modo anticipto chi si desidera faccia il proprio amministratore di sostegno in caso di necessità.
La legge 6 del 2004 scrive:
art.408 […] “L’amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. In mancanza, ovvero in presenza di gravi motivi, il giudice tutelare può designare con decreto motivato un amministratore di sostegno diverso.”
COMUNQUE, lo storico continuato, le deleghe, i CONTI correnti cointestati da decenni, oltre alle numerose dichiarazioni verbali, videoregistrate e non ecc. sono sufficienti per indicare la chiara volontà del beneficiario su chi designa come preferenza.
Pensateci subito, potete salvare la vostra vita e quella dei vostri cari.
Ovviamente, poi, occupatevi anche dei scongiurare diffamazioni al vostro riguardo. Circondatevi di gente fidata. Raccogliete e divulgate prove, siate presenti nei social con momenti di vita, che snobbino ogni pettegolezzo, maldicenze, congetture assurde.
Sperando di cuore che, con questo contributo, possa salvare migliaia di persone da un incubo devastante.
Sono graditi i commenti.

